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L’esportazione di beni dal territorio italiano potrebbe essere soggetta al rilascio di un attestato di libera circolazione o di altro titolo autorizzativo l’esportazione, in conformità con gli articoli 65 e seguenti del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per i lotti sottoposti a dichiarazione di interesse culturale (c.d. “notifica”) ai sensi degli articoli 13 e seguenti del D.Lgs. n. 42/2004 e/o ad avvio della predetta procedura di “notifica”, l'Acquirente dovrà osservare tutte le disposizioni di legge e ogni altra normativa speciale applicabile, incluse quelle in materia doganale, valutaria, tributaria e di specie protette.
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È responsabilità esclusiva dell’acquirente verificare eventuali restrizioni alla circolazione e/o esportazione del bene acquistato, nonché ottenere licenze o attestati richiesti dalla legge in Italia e nel Paese di destinazione. Sarà inoltre suo compito adempiere a tutte le formalità e gli obblighi legali previsti per la circolazione e/o l'esportazione, esonerando espressamente "Antichità Giglio" da qualsiasi obbligo e/o responsabilità al riguardo.
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Il mancato o ritardato rilascio dell'attestato di libera circolazione e/o della licenza di esportazione e/o di altro titolo per l’esportazione non potrà in alcun modo costituire motivo di risoluzione o annullamento della vendita. Di conseguenza, tale eventualità non potrà giustificare un eventuale mancato o ritardato pagamento da parte Sua dell'ammontare dovuto.
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Ad esito del versamento integrale del prezzo e su richiesta scritta dell’acquirente, “Antichità Giglio” è disponibile a titolo gratuito a presentare la denuncia per ottenere l'attestato di libera circolazione e/o la licenza di esportazione per ogni opera d'arte, pur non assumendo alcuna responsabilità, obbligo o garanzia riguardo all'esito di tale pratica e al rilascio della documentazione.